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La legge relativa a Internet - Dott. Giovanni Nosari

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L'ELENCO DELLE DEFINIZIONI DEI PRINCIPALI CONCETTI INFORMATICO – TELEMATICI.

N.B.: i concetti sono elencati in un ordine - rapporto di presupposizione: si parte da quelli più generali, senza i quali non sarebbe possibile analizzare gli altri, per poi arrivare a illustrare le definizioni più specifiche e approfondite.

 

COMPUTER - ELABORATORE ELETTRONICO - PC: insieme di unità elettroniche e meccaniche sistematicamente coordinate fra loro (il c.d. "hardware") in modo da eseguire determinate operazioni logico - aritmetiche (dalle più semplici a quelle complesse) in conformità alle istruzioni loro impartite attraverso determinati linguaggi - macchina (il c.d. "software").


RETE: insieme di strutture e di connessioni fisiche che consentono il passaggio di informazioni attraverso la strutturazione di nodi (i quali, quasi sempre, sono costituiti da elaboratori elettronici). Tra le reti più diffuse a livello mondiale figura esserci anche quella di Internet.


INTERNET: rete telematica che collega fra loro (attraverso l’utilizzo di determinati standard di comunicazione) in modo diretto gli elaboratori elettronici situati in tutto il mondo. Da un punto di vista grafico, si potrebbe rappresentare Internet come una grossa ragnatela, della quale fanno parte anche reti diverse da quella in oggetto e messe tra loro in comunicazione. Tra i principali e più noti servizi forniti da Internet si annoverano il World Wide Web e la posta elettronica. L’utente, dunque, noterà immediatamente come i concetti di “Internet” e quello di “territorio dello Stato” (il quale ultimo termine costituisce uno dei principali criteri di individuazione dell’ambito di applicabilità della stragrande maggioranza degli ordinamenti giuridici mondiali) non coincidano bensì necessitino di appositi raccordi, questi ultimi operati in base a moduli prestabiliti sia da autorità sovranazionali sia dagli stessi Stati.


WORLD WIDE WEB (WWW): attraverso tale concetto è designato il principale sistema d’informazione multimediale operante all’interno della rete Internet e strutturato in modo tale da permettere un rapido accesso alle informazioni in esso contenute, ciò attraverso un sistema di indicizzazione e di protocolli valevole per l’intera rete. Il sistema in oggetto permette, inoltre, di realizzare i cosiddetti collegamenti ipertestuali (o link), attraverso i quali è possibile connettere fra loro diverse e singole informazioni anche in modo non sequenziale.

 

WEB SERVER: attraverso tale concetto è designato quell’insieme di programmi (beni immateriali) operanti all’interno di un elaboratore elettronico (bene materiale) connesso al WWW che svolgono la funzione di permettere agli utenti del WWW di accedere ai vari siti (il cosiddetto servizio di hosting).


SPAZIO WEB: concetto attraverso il quale è quantitativamente designata e settorializzata la capacità di immagazzinamento delle informazioni proprie del WWW in ragione della capienza propria di tutti i supporti magnetici che compongono la rete Internet e il sistema WWW.Con il termine spazio web, dunque, è designato un bene immateriale, quest’ultimo strettamente connesso e dipendente da uno materiale (l’insieme degli hard disk fisici sui quali lo spazio è allocato): non a caso si parla di uno spazio cosiddetto “elettronico” e non “fisico”.

 

SITO WEB: un sito web si compone di un insieme di pagine web (documenti multimediali) collegate fra loro attraverso dei link e accomunate sia da un medesimo dominio - indirizzo Internet (composto da un nome e da un indirizzo numerico associati fra loro) sia dal fatto di essere tutte generalmente collocate nell’ambito di uno spazio web appartenente a un medesimo server web. Dunque, il presupposto che deve sussistere affinché possa esistere un sito web, consiste nel fatto che sia messo a disposizione un certo quantitativo di spazio web a ciò dedicato e specificamente individuato.


BENE IMMATERIALE: entità non corporea atta a soddisfare uno o più bisogni dell'uomo. Tale definizione è strettamente connessa a quella giuridica.


PORTALE WEB: con tale concetto si individua una particolare tipologia di sito web, quest’ultimo strutturato al fine di rendere facilmente e direttamente accessibili i contenuti propri di altri siti web collocati nell’ambito della rete o di una porzione di essa. Un portale web, quindi, si distingue da un qualsiasi sito web, principalmente, in funzione della propria finalità: fornire ai propri utenti un servizio di accesso a informazioni non direttamente contenute (o, per lo meno, non solo) al proprio interno. Il numero di portali web che si occupano della fornitura di servizi editoriali è, attualmente, in crescita.

 

LINK O COLLEGAMENTO IPERTESTUALE: il vocabolo link è di origine inglese ed è traducibile attraverso le seguenti espressioni: “anello”, “allacciamento”, “legame”, “nesso”. Da un punto di vista telematico, il link non è altro che un sistema attraverso il quale è possibile collegare fra loro due diversi elementi presenti sul web in modo sequenziale o meno: si può trattare di due pagine web (attraverso la creazione di un richiamo interno a queste ultime) come anche di una pagina web e di un file da scaricare (un file “zip”, per esempio). Ai fini della presente trattazione, si prenderà in considerazione esclusivamente il caso in cui un link intercorra fra due pagine web: qu link telematico è classificato nel seguente modo:

  • interno, quando la pagina richiamante e quella richiamata fanno parte di uno stesso sito web;

  • esterno, quando la pagina richiamata e quella richiamante appartengono a differenti siti web;

  • framing, quando la pagina richiamata è visualizzata all’interno di un frame (riquadro) proprio della pagina richiamante, con la conseguenza che entrambe le pagine risultano essere visualizzate contemporaneamente (per intero o soltanto per parti, dipende);

  • deep link: quando la pagina richiamante fa parte di un sito diverso da quello proprio della pagina richiamata, senza che l’utilizzatore del collegamento ipertestuale transiti attraverso l’home page propria di quest’ultimo. Anche in questo caso si tratta di un link esterno;

  • surface link, quando la pagina richiamata e quella richiamante appartengono a siti web differenti e il fruitore del collegamento, utilizzando il link, può accedere alla home page propria del sito web cui appartiene la pagina web richiamata.

 

DOMINIO: tale concetto è utilizzato per individuare un determinato spazio web: esso si compone di una certa sequenza numerica (per esempio, http:// 64.233.167.99) associata in modo univoco a un determinato nome (con riferimento al medesimo esempio, http://www.google.com) attraverso un sistema che ne garantisca la corrispondenza (vedi l’insieme dei server DNS, altrimenti detto Domain Name System). Ciò che più interessa ai fini del presente sito web è il cosiddetto ccTLD (country code Top Level Domain), ossia l’ultimo “livello del dominio” (vedi, per esempio, la particella “it” all’interno del dominio “www.altavista.it). Competenti all’assegnazione e alla registrazione dei nomi a ccTLD “it” erano, fino a poco tempo fa, la Naming Authority Italiana e la Registration Authority Italiana. Attualmente, continua a svolgere le funzioni in oggetto solamente la seconda delle due istituzioni. Per quanto riguarda le questioni relative alla qualificazione giuridica del dominio, si rimanda all’apposita sezione.


NAMING AUTHORITY: la finalità di tale istituzione consiste nella formulazione delle regole concernenti il processo di assegnazione dei nomi a dominio ccTLD e vincolanti sia per le varie autorità di registrazione sia nei confronti dei singoli maintainer. Viste la grandezza della rete Internet e le diversità intercorrenti sia fra i vari Paesi sia fra i possibili contenuti propri di un sito web (soprattutto sotto l’aspetto legale), con il passare del tempo sono state create varie Authority: quella italiana e competente con riguardo al dominio ccTLD "it" ha cessato di svolgere le proprie funzioni nel corso del luglio 2005, a seguito di apposita delibera assembleare. Per saperne di più: www.nic.it/NA.


REGISTRATION AUTHORITY: tale istituzione si occupa di disciplinare e di gestire tutti gli aspetti concernenti la registrazione di un dominio, inclusa la costituzione e la tenuta di un corrispondente registro. Ciò che, dunque, una Registration Authority può vendere all’utente non è un nome in sé bensì il diritto di usare in via esclusiva una determinata sigla, la cui qualificazione giuridica (semplice nome o marchio, eccetera) varia a seconda delle scelte (e, purtroppo, anche delle lacune) operate dai singoli legislatori nazionali (ecco il perché del fatto che ogni Paese tende a dotarsi di una propria Registration Authority), la cui legge sia applicabile al registro così formato. Per quanto riguarda l’Italia, esiste attualmente una Registration Authority italiana competente a gestire tutti i nomi a dominio ccTLD “it” (per esempio: www.altavista.it). A questo punto, l’utente di questo sito web potrebbe porsi la seguente domanda: perché registrare un dominio? La risposta è presto data: tale sistema è stato predisposto per garantire che un medesimo dominio non sia utilizzato per indicare, contemporaneamente, siti web differenti fra loro. Con riguardo alla Registration Authority Italiana, secondo quanto stabilito all'interno del relativo regolamento, le richieste di registrazione dei singoli domini possono essere inoltrate a quest'ultima dai vari utenti esclusivamente attraverso l'intervento di soggetti autorizzati e denominati Maintainer: una lista di tali soggetti è consultabile collegandosi al seguente sito: http://www.nic.it/cgi-bin/MList/index.cgi?lang=it_IT.



L'analisi delle definizioni sopra riportate consente di evidenziare quei tratti comuni caratterizzanti la cosiddetta "fenomenologia internettiana" (si rimanda qui all'articolo intitolato "Le definizioni - riassumendo").


Soggetto autore: Dott. Giovanni Nosari, 03/02/09 - www.leggeinternet.it - tutti i diritti riservati

 

Ultimo aggiornamento Domenica 27 Settembre 2009 12:54