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La legge relativa a Internet - Dott. Giovanni Nosari

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Home Il quadro giuridico La teorica applicabilità del concetto di "diritto" alla cosiddetta "fenomenologia internettiana": QUESTIONE SOPRATTUTTO DI CONCETTI E DI METODO.
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La teorica applicabilità del concetto di "diritto" alla cosiddetta "fenomenologia internettiana": QUESTIONE SOPRATTUTTO DI CONCETTI E DI METODO.



Il presente articolo esprime e, nel contempo, chiarisce l'approccio dell'autore di questo sito web alle problematiche generate dall'utilizzo di Internet (si veda l'espressione "fenomenologia internettiana"), concetto mediante il quale ci si riferisce qui a quell'insieme mondiale di reti informatiche costituenti, oramai, uno dei principali mezzi di scambio di informazioni.
Anzitutto, occorre definire il concetto di “diritto”: non esistendo definizioni universali, ci si rifarà qui, in ragione delle esigenze strettamente connaturate alla tipologia delle problematiche affrontate nell'ambito delle altre sezioni del presente sito web, a una concezione di matrice tecnicistico - giuspositivistica, secondo la quale il diritto è definibile quale insieme di norme giuridiche sistematicamente coordinate fra loro e facenti parte di una struttura logico - concettuale avente proprie regole e schemi di funzionamento.
L'uomo comune, quando pensa a Internet, fa subito riferimento, generalmente, a una rete globale contenente una miriade di sistemi e di informazioni continuamente aggiornati e mutevoli nel tempo (qualcosa che, sotto certi punti di vista, richiama il concetto di "caos"). Con il concetto di “diritto”, invece, ci si riferisce spesso a un insieme di norme (spesso non coordinate fra loro) originate da procedimenti burocratici farraginosi, lenti e, perciò, non di rado comportanti la produzione di discipline contenutisticamente e sistematicamente già vecchie e troppo lacunose rispetto alle necessità di tutela degli interessi attuali. Sovente, gli stessi soggetti deputati alla stesura dei vari provvedimenti normativi dimostrano la propria incompetenza in materia: sotto questo punto di vista, purtroppo, l'attività normativa del Parlamento italiano ha confermato più volte quanto poc'anzi affermato.
Ciò, apparentemente, potrebbe fare propendere il lettore di questo post per la tesi (estrema, ad avviso di  chi scrive) secondo la quale esistono discipline, materie, fattispecie e aspetti della realtà fattuale che sono naturalmente e intrinsecamente incompatibili con il diritto e che, di conseguenza, non sono giuridicamente disciplinabili. A teorie di questo genere, per esempio, si rifanno coloro che vedono in Internet uno spazio cibernetico e immateriale (quasi metafisico) caratterizzato dall'assoluta libertà di espressione manifestabile da parte di chiunque, senza, all'apparenza, che sussista alcun limite al riguardo (si veda, a titolo esemplificativo, quanto sostenuto da alcuni autori relativamente al problema dei link fra siti web diversi, questione da me già affrontata nel post appartenente alla sezione del presente sito web intitolata “Singole problematiche”).
Chi scrive, invece, non concorda assolutamente con quanto sopra affermato.
In primo luogo, al di là della disamina del problema relativo all'esistenza o meno di strutture concettuali incompatibili con il diritto (ci si limita qui a ricordare che anche la rete di Internet funziona in base a regole e a comandi predefiniti), occorre partire considerando Internet come uno strumento, ossia un mezzo che, in quanto tale, non può essere oggetto di considerazioni di valore se non in relazione al relativo utilizzo. A titolo esemplificativo: una vanga può essere utilizzata da un contadino per coltivare la terra al fine di ricavarne dei frutti, così come la medesima può essere gettata addosso a qualcuno, ferendolo. Così avviene anche per Internet: esso è un mezzo attraverso il quale una miriade di soggetti si scambiano informazioni fra loro, avendo così modo di conoscere e di esprimersi, estrinsecando anche la propria personalità. Tali ultime attività umane, essendo idonee a ledere i diritti e gli interessi di uno o più soggetti (o anche di interi gruppi di persone), sono poste al centro della tutela di pressoché tutti gli ordinamenti giuridici cosiddetti "di stampo occidentale", nonché di numerose convenzioni stipulate a livello sovranazionale e internazionale, le quali sono volte alla tutela dei cosiddetti "diritti dell'uomo". Questi sistemi normativi individuano quale focus del proprio funzionamento non le singole attività umane o i mezzi attraverso i quali queste ultime sono poste in essere bensì la persona. Quando, dunque, in linea teorica, ci si pone il problema relativo all'idoneità del diritto a disciplinare determinate fattispecie, non si deve porre al centro della propria indagine il singolo ambito fattuale disciplinando bensì l'uomo e le relazioni fra quest'ultimo, le relative attività e la realtà fattuale. Tali interrelazioni, svolgendosi anche nell'ambito della cosiddetta “fenomenologia internettiana”, necessitano e, allo stesso tempo, legittimano un intervento giuridico in materia. Questione ulteriore e diversa, invece, è quella relativa all'individuazione e all'utilizzazione di tecniche giuridiche che siano compatibili con le fattispecie normande e, nel caso specifico, con le caratteristiche e le finalità dei mezzi di comunicazione "internettiani": questo è, ad avviso di chi scrive, il vero problema che le stesse normative vigenti hanno tentato e tentano tuttora di affrontare.
Per questi motivi il giurista, così come anche il fruitore abituale della rete di Internet, non deve mai considerare in modo aprioristicamente benevolo alcuna caratteristica della medesima, soprattutto quando si tratta della tutela di diritti soggettivi contro le cosiddette "esternalità negative" legate all'utilizzo delle tecnologie informatico - telematiche (si vedano, al riguardo i post dedicati alla "privacy" e al fenomeno dello "spamming" pubblicati nella sezione del presente sito web intitolata “Singole problematiche”).
Riassumendo, chi scrive ritiene il concetto di diritto naturalmente applicabile e idoneo a disciplinare la cosiddetta "fenomenologia internettiana" in ogni suo aspetto, specificando che:

 

  • Internet non costituisce affatto un mondo empirico a sé stante bensì è qualificabile come strumento di comunicazione composto, essenzialmente, di computer collegati fra loro e di programmi atti a consentire ai primi di scambiare una notevole mole di dati (questione di concetto). Sotto questo punto di vista ed entro i dovuti limiti, non pare irragionevole tentare di istituire un paragone fra la cosiddetta “fenomenologia internettiana” e le attività di radiodiffusione e di radiotelediffusione, le quali, realizzando uno scambio di dati a distanza, permettono a due o più utenti, anche se geograficamente lontani, di interagire fra loro secondo diverse modalità;

  • l'ordinamento giuridico italiano, come molti altri, è strutturato in modo tale da permettere ai propri interpreti di ricavare principi, istituti e norme (di carattere generale e astratto) idonei a indirizzare il comportamento di un soggetto anche in relazione a fattispecie non espressamente previste (si veda il concetto di "struttura giuridica dinamica"), il tutto ovviamente senza contraddire i principi di determinatezza e di certezza del diritto (questione di concetto). Benché, quindi, a tutt'oggi, la quantità e la qualità delle norme italiane disciplinanti la cosiddetta “fenomenologia internettiana” siano scarse, il singolo utente è comunque tenuto ad agire in base a criteri di legalità e in ossequio al disposto di norme applicabili analogicamente al singolo caso concreto (questione di metodo);

  • in ragione di quanto è stato affermato ai punti precedenti, il giurista deve ricorrere a un metodo dinamico di indagine della materia, mantenendo sempre al centro della propria attenzione sia l'uomo sia le relazioni fra quest'ultimo, le proprie attività e la realtà fattuale (questione di metodo).


Soggetto autore: Dott. Giovanni Nosari, 17/01/2009 - www.leggeinternet.it - tutti i diritti riservati.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre 2009 15:59