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La legge relativa a Internet - Dott. Giovanni Nosari

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Home Il quadro giuridico I problemi fondamentali: c'è uno specifico diritto applicabile alla cosiddetta “fenomenologia internettiana”? Se sì, quale? La certezza del diritto.
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I problemi fondamentali: c'è uno specifico diritto applicabile alla cosiddetta “fenomenologia internettiana”? Se sì, quale? La certezza del diritto.

 



Generalmente, i vari ordinamenti giuridici nazionali occidentali, così come sono attualmente strutturati, risentono molto dell'impostazione di stampo novecentesco fornita loro al momento della relativa creazione e condizionante sia i metodi di analisi della realtà (l'individuazione e la tipizzazione delle cosiddette fattispecie fattuali) sia la soluzione delle problematiche a essa collegate. Chi scrive, infatti, non perde occasione di sollecitare, prima ancora che una produzione / rinnovamento delle varie leggi concernenti la cosiddetta “fenomenologia internettiana”, un ripensamento delle tecniche giuridiche mediante le quali le prime siano sviluppate.
I vari ordinamenti giuridici nazionali occidentali, infatti, sono sempre stati strutturati partendo dal presupposto che le fattispecie in essi previste si verificassero facendo riferimento a un determinato e univoco ambito oggettivo, quest'ultimo definito principalmente mediante delle coordinate spaziali e temporali, salvo alcune rare eccezioni (l'istituto giuridico della cosiddetta "proprietà intellettuale", infatti, ci è noto fin dai tempi più remoti e ha sempre costituito, sotto molti aspetti, una deroga rispetto alle ordinarie tecniche giuridiche di indagine della realtà). Tale impostazione è rintracciabile anche all'interno delle varie convenzioni internazionali e, con riguardo al caso italiano, pure nell'ambito del diritto privato internazionale ex l. 218/1995.

A differenza di quanto è avvenuto nell'ambito di molte altre esperienze giuridiche occidentali (si veda, in particolare, quella americana), il legislatore italiano non si è mai spinto con forza nel tentativo di strutturare in modo organico una vera e propria branca giuridica che fosse volta ad affrontare in modo unitario le varie problematiche legate all'utilizzo di Internet, considerandone e isolandone gli elementi di specialità, i quali sono così riassumibili:

 

  • Internet si compone di una serie di computer, quali beni mobili considerati all'interno di certe coordinate spazio - temporali (il computer X si trova in un dato momento in America; contemporaneamente, quello Y è situato in Italia);

  • Internet si compone di una serie di protocolli e di informazioni, quali beni giuridici immateriali creati in un determinato momento storico e abbisognevoli di un supporto materiale (spazialmente e temporalmente localizzato in modo univoco, come l'hard disk di un certo computer) al fine di esistere; per fare maggiore chiarezza, due computer abbisognano di essere dettagliatamente istruiti al fine di potere comunicare fra loro, una volta che essi siano stati fisicamente connessi;

  • i diritti relativi alla cosiddetta "proprietà intellettuale" delle informazioni di cui al punto precedente rilevano in quanto collegati a un certo ambito e a un certo ordinamento giuridico, entrambi geograficamente localizzati (si vedano le varie normative nazionali relative al diritto d'autore, per esempio, le quali sono raccordate fra loro con riferimento a specifici settori mediante la strutturazione di apposite normative, fra le quali si annoverano anche le convenzioni sovranazionali e internazionali);

  • Internet collega fra loro più computer sparsi per tutto il mondo in un certo lasso di tempo. Occorre qui distinguere fra più eventi:

    1. l'evento connessione alla rete da parte dei computer, spazialmente e temporalmente determinato (il computer Y localizzato a Bergamo si connette al Provider Z situato nella stessa città o da qualche altra parte);
    1. l'evento connessione ai vari siti web e, di conseguenza, ai vari server ospitanti, delimitato temporalmente (non in modo univoco, in quanto, a parte la cosiddetta "ora di Internet", la relativa individuazione non può prescindere dalla preventiva localizzazione) ma non sempre spazialmente (i due computer possono essere situati all'interno di uno stesso quartiere cittadino oppure in luoghi della Terra diametralmente opposti l'uno rispetto all'altro: ci si potrà, inoltre chiedere in quale punto fisico della Terra avverrà effettivamente la connessione, considerando poi l'eventualità in cui si aggiunga un terzo computer localizzato da tutt'altra parte).

Quanto è stato appena schematizzato evidenzia come la principale difficoltà relativa all'applicazione del diritto (in particolare, di quello italiano) alla cosiddetta "fenomenologia internettiana" derivi dal fatto che non vi è sempre univocità nel definire le coordinate spazio - temporali descriventi un determinato evento, contrariamente all'impostazione - base della quasi totalità degli istituti giuridici odierni.
Gli attuali criteri giuridici di individuazione e descrizione di una qualsiasi fattispecie, infatti, se applicati indifferentemente anche alla cosiddetta "fenomenologia internettiana", ne comportano una tipizzazione incerta, tale per cui lo stesso ordinamento giuridico stenta a trovare soluzioni omogenee e coerenti.

L'impostazione novecentesca dell'ordinamento giuridico italiano, quindi, presuppone l'operatività di un metodo d'indagine della realtà che funziona in base alle seguenti due equazioni:

UNICITA' E UNIVOCITA' DEGLI ELEMENTI QUALIFICATORI DETERMINANTI = CERTEZZA DELLA FATTISPECIE.

PLURALITA' E POLIVALENZA DEGLI ELEMENTI QUALIFICATORI DETERMINANTI = INCERTEZZA DELLA FATTISPECIE.


Tale situazione di fatto deve essere messa in stretta relazione con un altro aspetto che caratterizza la generalità delle fattispecie riconducibili alla cosiddetta "fenomenologia internettiana": il verificarsi di episodi determinati da alti gradi di immaterialità, automatismo, interscambio, scarsa presenza (per lo meno, diretta) del fattore umano e comportanti una continua interazione fra più ordinamenti giuridici (anche gerarchicamente subordinati o sovraordinati l'uno rispetto all'altro), i quali non sono stati originariamente concepiti per garantire un siffatto livello di interoperatività. Al contrario, la generalità degli ordinamenti giuridici occidentali odierni è rigidamente strutturata, per la maggior parte, in riferimento agli elementi costitutivi del modello di Stato novecentesco: territorio, popolo e sovranità determinati. Tale impostazione giuridica fa sì che una medesima fattispecie (per esempio, un evento “connessione fra due o più computer”) sia costituita da elementi contemporaneamente qualificati in modi differenti da parte di più ordinamenti giuridici (sempre con riguardo all'esempio di prima, quello americano e quello italiano nel caso in cui i due computer siano localizzati, rispettivamente, in America e in Italia), senza che sia stabilito aprioristicamente un ordine di prevalenza in ordine all'applicazione di un ordinamento giuridico piuttosto che di un altro.
Per questo motivo, chi scrive, al fine di garantire livelli sempre sempre maggiori di sicurezza e di tutela dei traffici giuridici effettuati nell'ambito di Internet, ribadisce la necessità di creare all'interno dei vari ordinamenti giuridici dei cosiddetti "settori trasversali" alle varie branche del diritto (a titolo esemplificativo: gli acquisti e i contratti stipulati mediante Internet nell'ambito della branca propria del diritto civile, i reati tentati o consumati mediante Internet con riferimento alla branca del diritto penale, eccetera), i quali siano retti da propri principi e siano costituti, a seconda dei casi:

  • da norme nazionali costituenti l'espressione di scelte adottate in via esclusiva dal legislatore italiano;

  • da norme nazionali e sovranazionali, i cui contenuti siano comunque determinati grazie all'instaurazione di un apposito sistema di convenzioni sovranazionali (alcune già esistenti). Solo così, infatti, secondo chi scrive, si riuscirebbe a ovviare ai problemi connessi alla continua interazione fra i vari e differenti ordinamenti giuridici, la quale è a sua volta abbisognevole di una disciplina.

Il sistema appena descritto consentirebbe, quindi, ai vari ordinamenti giuridici di costituire dei meccanismi giuridici a funzionamento dinamico che, operando a cavallo fra i diversi sistemi giuridici e in riferimento a specifiche branche normative, consentano di disciplinare in modo efficiente le varie fattispecie riconducibili alla cosiddetta “fenomenologia internettiana”.


Soggetto autore: Dott. Giovanni Nosari, 24/01/09 - www.leggeinternet.it - tutti i diritti riservati

 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre 2009 15:58