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La legge relativa a Internet - Dott. Giovanni Nosari

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Home Il quadro giuridico La qualificazione giuridica di un sito web: introduzione
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La qualificazione giuridica di un sito web: introduzione



Le definizioni che occorre conoscere: sito web; bene immateriale.
Le norme che occorre conoscere: art. 2575 c.c. (“oggetto del diritto”); art. 2576 c.c. (“Acquisto del diritto”); l. 633/1941; l. 62/2001; art. 810 c.c.

1) L'oggetto del diritto d'autore.


Come si può evincere dalla nozione di “sito web” riportata nella sezione intitolata “Definizioni”, esso è formato da un insieme di contenuti, alcuni dei quali costituiscono la premessa necessaria per la visualizzazione diegli altri (per esempio, una pagina web può servire da introduzione ad altri documenti web contenenti le informazioni che un utente può cercare).
Tale fattispecie, stando al disposto dell’art. 2575 c.c., rientra all’interno di quella categoria di opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualsiasi ne sia il modo o la forma di espressione.
Un sito web, infatti, può contenere un insieme di testi, immagini, video, suoni e quant’altro che, connessi fra loro, determinano la creazione di un’opera creativa avente propria autonomia rispetto a quelle che la compongono. Sotto questo punto di vista, il fenomeno è paragonabile a quanto avviene con un qualsiasi giornale quotidiano. Vi si possono, infatti, distinguere:

  • un contenuto contenente (l'impaginazione, i segni distintivi utilizzati dalla testata giornalistica, i caratteri e quant'altro);

  • un contenuto in senso proprio: i singoli articoli scritti dai diversi autori.

A fronte di tale sistema, l'opera intellettuale nel suo complesso determina l’insorgere in capo a colui che l'ha creata (e non solamente pensata o immaginata) del cosiddetto “diritto d’autore” (si veda, in merito, quanto disposto dall’art. 2576 c.c.). Il titolare di tale diritto può essere indifferentemente una persona fisica o giuridica.


2) Le principali fonti normative del diritto d'autore.

 

Il Codice Civile fornisce una disciplina della materia molto basilare e scarna relativa al diritto d'autore, il cui regime giuridico è normato per la gran parte dalla legge n. 633/1941 rubricata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.


3) I titolari del diritto d'autore e delle situazioni giuridiche a esso connesse.


Analizzando quanto disposto dalla legge n. 633/1941, si evince quanto segue:

1.

il diritto d’autore sorge in capo a chi ha creato un determinata opera dell'ingegno, direttamente o indirettamente mediante la direzione o l’organizzazione di un’attività appositamente rivolta verso tale fine;

2.

il diritto d’autore è definibile quale “composito”, in quanto da esso derivano altri e ulteriori diritti espressamente tipizzati dalla legge e suddivisi in 2 grosse categorie:

 

- i diritti morali, inalienabili, ossia non cedibili mediante appositi atti dispositivi (tra vivi o mortis causa) e ricompresi all’interno della Sezione II della legge in esame:

  1. il diritto di paternità (art. 20);

  2. il diritto di rivelazione (art. 21);

  3. il diritto di pubblicazione delle opere inedite (art. 24);

  4. il diritto all’integrità dell’opera (art. 18)

  5. il diritto di ritiro dell’opera (art. 2582 c.c.);

 

- i diritti patrimoniali, disponibili entro i termini, i modi e le condizioni specificamente previsti dalla legge:

  1. il diritto di riproduzione (art. 13);

  2. il diritto di trascrizione (art. 14);

  3. il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);

  4. il diritto di comunicazione (artt. 16 e 16 - bis);

  5. il diritto di distribuzione (art. 17);

  6. il diritto di traduzione e di elaborazione (art. 18);

  7. il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 – bis).


Quanto scritto sopra si riferisce al regime giuridico strettamente connesso alla natura di opera dell'ingegno propria di un qualsiasi sito web: ciò, ovviamente, non preclude l'applicazione di tutta quella serie di norme volte a tutelare i singoli aspetti e le singole fattispecie che, di volta in volta, possono essere generate dali contenuti e/o dall'utilizzo di un'opera dell'ingegno (a titolo esemplificativo, le norme in materia di editoria o di concorrenza sleale).


3) Il sito web quale prodotto editoriale.


Un sito web può essere giuridicamente qualificato come "prodotto editoriale" solamente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 1 Ic e IIc l. 62/2001: "Per <prodotto editoriale>, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico".

Come si può evincere dalla relativa definizione (si rinvia qui all'apposita sezione del presente sito web), un sito web può essere strutturato in differenti modi, soprattutto a fronte della tipologia di contenuti che esso può racchiudere: ciò incide in modo determinante sulla possibilità di ascrivere un determinato e concreto sito web alla categoria dei cosiddetti "prodotti editoriali".

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 10535/2009), infatti, ha precisato che non tutti i nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (nel caso specifico, si trattava di un cosiddetto "forum") rientrano automaticamente e di diritto nell'ambito di validità dei concetti giuridici di "stampato" o di "prodotto editoriale": occorre, invece, esaminare le caratteristiche specifiche proprie di ogni tipologia di mezzo tecnologico di comunicazione al fine di stabilire se e in quali termini esso possa rientrare nella definizione di cui all'art. 1 l. 62/2001.

 

 

Soggetto autore: Dott. Giovanni Nosari, 02/02/09 - www.leggeinternet.it - tutti i diritti riservati.

Data ultimo aggiornamento: 20/10/2009.

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Ottobre 2009 06:26