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La legge relativa a Internet - Dott. Giovanni Nosari

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Home Il quadro giuridico La qualificazione giuridica di un sito web: approfondimento numero 1
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La qualificazione giuridica di un sito web: approfondimento numero 1.


Chiunque potrebbe obiettare come l'applicazione del rigido regime giuridico dettato sia dal Codice Civile sia dalla legge 633/1941 (rimando qui il lettore al mio precedente post intitolato "La qualificazione giuridica di un sito web: introduzione") rischi di essere incompatibile sia con le finalità sia con i meccanismi di funzionamento propri di Internet.

Tale affermazione, tuttavia, deve essere raffrontata con le seguenti distinzioni.


Distinzione A): contenuto contenente e contenuto in senso proprio.
Come è stato scritto nel post poc'anzi citato, un sito web si compone di:

  1. un contenuto contenente, costituente allo stesso tempo sia l'ossatura del sito web (testo, carattere, immagini, loghi, eccetera) sia il presupposto indispensabile per la visualizzazione delle informazioni che si vogliono trasmettere. La tipologia dei contenuti in esame si caratterizza sia per la relativa e tendenziale immutabilità nel tempo sia per il fatto di costituirsi quale elemento identificativo del gruppo di informazioni di cui al punto successivo. Si può, dunque, immaginare tale categoria di contenuti identificandola con tutto ciò che lega in modo unitario le informazioni di cui al punto successivo, costituendo un'opera dell'intelletto a sé stante;

  2. un contenuto in senso proprio, ossia tutte quelle informazioni che si intende condividere attraverso la rete con un numero definito o indefinito di utenti.

Chi scrive, ritiene che la prima categoria di contenuti soggiaccia all'applicazione del ferreo regime di cui alla legge 633/1941, oltre che a tutta una serie di altre discipline di carattere settoriale, quale, per esempio, quella in materia di concorrenza sleale, piuttosto che quella relativa all'editoria o alle trasmissioni televisive.
Con riguardo, invece, alla seconda categoria di contenuti, occorre passare alla distinzione B).

 

Distinzione B): articoli di attualità o altro.

Con riguardo agli articoli di attualità, la disciplina di cui all'articolo 65 Ic della legge 633/1941 parla chiaro:

"Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato".

Nel caso in oggetto, quindi, la pubblicazione di un articolo di attualità su una rete come Internet, la quale è espressamente destinata alla condivisione di contenuti da parte di un insieme indefinito di utenti, integra la condotta consistente nella "messa a disposizione del pubblico", salvo che sia disposto diversamente dai titolari dei corrispondenti diritti d'autore.

Una tutela differente, ovviamente, è invece riservata all'altra tipologia di contenuti, i quali, indipendentemente dal fatto di essere pubblicati su Internet o su un qualsiasi altro supporto, abbisognano di una tutela maggiore e che, come tali, sono soggetti a disposizioni molto più stringenti, soprattutto con riguardo al regime dei cosiddetti “diritti d'autore patrimoniali” (si confrontino, principalmente, gli artt. 1/24 l. 633/1941).

Soggetto autore: Dott. Giovanni Nosari, 02/02/09 - www.leggeinternet.it - tutti i diritti riservati.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre 2009 16:11