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La legge relativa a Internet - Dott. Giovanni Nosari

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Home Il quadro giuridico La qualificazione giuridica di un sito web: approfondimento numero 2
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La qualificazione giuridica di un sito web: approfondimento numero 2.


L'applicazione della legge n. 633/1941 e della corrispondente disciplina contenuta all'interno del Codice Civile alla cosiddetta “fenomenologia internettiana” genera non pochi problemi interpretativi.

Uno di questi attiene, appunto, alla qualificazione della condotta consistente nella visualizzazione - fruizione di un sito web.

Come tutti sanno, infatti, la visualizzazione di un sito web mediante l'utilizzo di un qualsiasi browser avviene copiando le singole pagine web sull'hard disk dell'utente, affinché esse siano successivamente codificate dal medesimo programma e, quindi, visualizzate sullo schermo del PC.

Tralasciando per un momento le pagine cosiddette dinamiche (ossia quelle che sfruttano protocolli informatici volti a mantenere un costante scambio di dati con i vari server di rete, ciò anche quando esse sono in corso di visualizzazione su un qualsiasi computer, come avviene con www.facebook.com, per esempio), quanto appena descritto ci porta a considerare come la visualizzazione di una qualsiasi pagina web comporti necessariamente la relativa riproduzione sull'hard disk del computer visitatore.

A questo punto, sorge spontanea la seguente domanda: come qualificare giuridicamente la visualizzazione di una pagina web su un computer? Quali conseguenze ciò comporta?

Chi scrive ritiene che la visualizzazione di un determinato sito web non si risolva mai esclusivamente in un mero atto materiale (lo scambio di dati mediante l'utilizzo di protocolli, per l'appunto) bensì essa presupponga un accordo tacito fra chi pubblica il proprio materiale e chi ne fruisce. Se così non fosse, infatti, in primo luogo, il concetto stesso di autonomia privata non sarebbe applicabile con riguardo alla cosiddetta “fenomenologia internettiana”, costituendo ciò una sorta di "zona franca" rispetto al sistema di leggi italiane (ipotesi quest'ultima contrastante sia con la Costituzione italiana sia con le nostre leggi ordinarie) e, in secondo luogo, un qualunque soggetto, una volta pubblicata la propria opera intellettuale, non riuscirebbe più a tutelare né quest'ultima né se stesso, apponendo in via preventiva determinate condizioni di utilizzo concernenti il lavoro svolto (pratica, invece, parecchio diffusa attualmente).

La visualizzazione di un sito web, quindi, comporta la stipulazione di un contratto concluso per fatti concludenti (da una parte, la pubblicazione e la accessibilità del sito web da parte del relativo autore; dall'altra, la visualizzazione del medesimo sito da parte del soggetto visitatore) tra il soggetto autore del sito e il soggetto visitatore, il quale, al fine di potere fruire del materiale pubblicato, deve compiere una serie di operazioni strettamente necessarie e accessorie, in riferimento alle quali chi scrive ritiene applicabili in via analogica gli artt. 64 - ter Ic e 64 - bis lett. a) l. 633/1941:


Art. 64 - ter Ic l. 633/1941: "Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64 bis lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori."


Art. 64 - bis lett. a) l. 633/1941: "Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64 - ter e 64 - quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti".


IN CONCLUSIONE, mediante la visualizzazione di un determinato sito web due o più soggetti concludono fra loro un contratto, la cui causa consiste nell'utilizzazione della medesima opera dell'intelletto, operazione quest'ultima che avviene attraverso tutta una serie di altre operazioni necessarie ma, proprio in quanto tali, non abbisognevoli di un'espressa e specifica autorizzazione rilasciata ogni volta da parte del soggetto autore.


Soggetto autore: Dott. Giovanni Nosari, 02/02/09 - www.leggeinternet.it - tutti i diritti riservati.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre 2009 16:11