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La legge relativa a Internet - Dott. Giovanni Nosari

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Home INTRODUZIONE GENERALE Link e siti web privati
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Gli aspetti giuridici dei link: la regola generale relativa ai siti web privati.



Prima di affrontare l'argomento, l'utente è invitato a consultare la definizione di link fornita nella sezione del presente sito web intitolata “Definizioni”.

INTRODUZIONE ALL'ARGOMENTO.

Il “linkaggio” è un meccanismo mediante il quale due o più contenuti presenti all'interno del WEB sono collegati direttamente fra loro (in sequenza o meno). Il sistema di interconnessioni che ne deriva costituisce una caratteristica qualificante dello stesso WEB e, come tale, implica determinate conseguenze a livello giuridico.



SINTESI DELLA TRATTAZIONE GIURIDICA.

1) Occorre distinguere fra “link interni” e link “esterni”.

- I “link interni” a uno stesso sito web, la titolarità dei cui contenuti spetta a un unico soggetto, non creano particolari problemi a livello giuridico.

 

- La creazione di “link esterni” è giuridicamente problematica. Si continui nella lettura della schematizzazione.

2) Per una parte della dottrina, anche la creazione di “link esterni” è libera, in quanto costituirebbe una caratteristica intrinseca allo stesso WEB e, come tale, implicitamente accettata da parte di chiunque vi pubblichi del materiale soggetto al regime giuridico relativo al “diritto d'autore”.

3) Chi scrive non condivide l'assunto di cui al punto numero 2), in quanto:

- la normativa relativa al diritto d'autore non prevede l'inapplicabilità del proprio regime ai siti internet;

 

- non sussiste all'interno dell'ordinamento giuridico alcun principio secondo il quale la scelta di un mezzo mediante il quale un soggetto può esercitare i propri diritti pregiudichi i medesimi;

 

- se così fosse, Internet costituirebbe una specie di “zona franca”, in cui nessun soggetto riuscirebbe più a tutelare le proprie opere intellettuali, mantenendole dissociate e distinte da altri contenuti ivi presenti;

4) Chi scrive non condivide nemmeno la tesi secondo la quale il fenomeno del “linkaggio” costituirebbe una modalità di esercizio del diritto di critica di cui all'art. 70 l. 633/1941, in quanto:

- la stessa legge subordina l'esercizio di tale diritto all'”...uso di critica o di discussione...”. Tale finalità non è aprioristicamente collegata alla creazione di un link; tuttavia, non è escluso che le modalità mediante le quali un link è creato possano davvero costituire il corretto esercizio del diritto di critica;

 

- il link richiama interi contenuti, senza porre in essere distinzioni più o meno rilevanti fra quelli d'interesse per l'attività di critica e gli altri;

 

- il sistema di link prevede la possibilità di spostarsi liberamente fra contenuti web anche parecchio differenti fra loro, rischiando ingenerare confusione relativamente alla propria paternità.

5) Chi scrive propende per la seguente tesi, avallata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 33945/2006:

- pubblicando un determinato contenuto, il soggetto autore mette a disposizione del pubblico un'opera in modo tale da renderla accessibile dal luogo e nel momento che ciascun utente visitatore scelga individualmente (vedi quanto sancito dall'art. 17 IIIc l. 633/1941);

 

- l'attività di linkaggio costituisce un'attività materiale (e non un atto giuridico) mediante la quale un soggetto terzo contribuisce all'esercizio del diritto di cui al punto precedente, la cui titolarità spetta sempre al soggetto autore;

 

- in forza di quanto affermato al punto precedente, il soggetto che linka il sito web di cui egli non è titolare deve comunque soggiacere alle limitazioni e alla volontà manifestate dal soggetto autore del medesimo;

 

- in forza di quanto affermato al punto precedente, ciascun soggetto autore ha diritto di vietare la creazione di link ai propri contenuti pubblicati in Internet, anche nel caso in cui si versi nell'ipotesi di cui all'art. 65 Ic l. 633/1945 (rimando qui al mio post intitolato: “La qualificazione giuridica di un sito web: approfondimento numero 1").

 

TRATTAZIONE GIURIDICA.

Costituendo un sito web, generalmente, un'opera intellettuale unitaria, non sussiste normalmente alcun problema con riguardo ai link creati fra pagine e/o files contenuti all'interno del medesimo (fattispecie definibile come "link interno").
La principale problematica verte sul fenomeno del linkaggio fra siti web la cui titolarità spetta a soggetti differenti, i quali, nella stragrande maggioranza dei casi, neanche si conoscono fra loro (il cosiddetto "link esterno").

La condotta consistente nella creazione di collegamenti ipertestuali (i c.d. link) non è singolarmente ed espressamente disciplinata all'interno di alcuna normativa italiana.
Per una parte della dottrina, costituendo la possibilità di linkare un elemento caratterizzante dello stesso web, tale attività non sarebbe soggetta ad alcun limite, in quanto il soggetto autore di un sito web, all'atto della pubblicazione di quest'ultimo, accetterebbe implicitamente, soggiacendovi, le caratteristiche e le finalità del web, inclusa la possibilità che egli o un soggetto terzo creino liberamente dei collegamenti ipertestualmente (ossia “linkino”) a qualsiasi contenuto.

Chi scrive non concorda assolutamente con questa tesi: così facendo, infatti, si rischierebbe di negare irragionevolmente allo stesso autore di un sito web il diritto di non vedere direttamente associata la propria opera intellettuale ad altri contenuti, magari al primo sgraditi, a maggior ragione quando anche lo stesso visitatore faccia fatica a distinguerli. Tale meccanismo, quindi, costituirebbe una deroga implicita e priva di fondamento legislativo allo stesso concetto di autonomia privata sancito dal regime giuridico relativo alle opere intellettuali


Una seconda corrente dottrinale riconduce, invece, il fenomeno del linkaggio al cosiddetto diritto di citazione, quest'ultimo disciplinato dall'art. 70 l. 633/1941.
Chi scrive ritiene tale soluzione inadatta al caso in oggetto, rilevando come:

  • la stessa legge subordini l'esercizio di tale diritto "...per uso di critica o di discussione". Tale finalità sembra essere difficilmente rinvenibile con riguardo alle sezioni dedicate ai link proprie della stragrande maggioranza dei siti web, le quali, sovente, non costituiscono altro che dei meri elenchi di indirizzi web. Un discorso a parte potrebbe, invece, essere fatto con riguardo ai portali web creati per gli usi di cui poc'anzi, a patto che siano rispettate anche le altre condizioni previste dalla legge stessa;

  • l'attività di linkaggio non si risolva in una semplice citazione bensì essa realizzi un vero e proprio richiamo di interi contenuti altrui, senza preoccuparsi di porre limiti atti a giustificare lo scopo del linkaggio e tali da non risolversi in atti di concorrenza all'utilizzazione economica di altre opere;

  • in forza anche di quanto detto all'inizio di tale articolo, l'attività di linkaggio permetta a un soggetto di muoversi con una certa continuità attraverso contenuti diversi, ciò in riferimento a finalità tra le più variegate e che non possono comunque essere ricondotte esclusivamente a un'attività di mera citazione.

Chi scrive, invece, preferisce affrontare il problema come segue.

Come è già stato detto in precedenza, la condotta consistente nella creazione di collegamenti ipertestuali (il c.d. linkaggio) non è singolarmente ed espressamente disciplinata all'interno di alcuna normativa italiana: per questo motivo occorre partire da una qualificazione della medesima tale da consentire di passare successivamente a un esame delle relative conseguenze giuridiche.

L'accesso a un sito web può avvenire, generalmente, mediante due modi principali:

  1. il richiamo diretto dell'indirizzo web (all'interno del browser è digitato l'indirizzo www.leggeinternet.it, per esempio);

  2. la possibilità di accedere indirettamente a un sito (in questo caso, quello richiamato) mediante la visualizzazione e l'utilizzazione di altri contenuti (quelli propri del sito web richiamante). Questo fenomeno è definibile quale "linkaggio".

In entrambi i casi, secondo chi scrive, l'accesso al sito presuppone un'attività di distribuzione dei contenuti, la quale si articola come segue:

  1. nel primo caso, il soggetto autore mette a disposizione del pubblico un'opera in modo tale da renderla accessibile dal luogo e nel momento che ciascun utente visitatore scelga individualmente (vedi quanto sancito dall'art. 17 IIIc l. 633/1941);

  2. nel secondo caso, il soggetto autore del sito web richiamante non fa altro che contribuire e facilitare (“agevolare”, secondo quanto si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 33945/2006) l'attività di cui al punto precedente, la titolarità del cui esercizio rimane sempre e comunque in capo al soggetto autore del sito web richiamato.

IN CONCLUSIONE: da quanto è stato sopra descritto e affermato consegue come l'attività di linkaggio non costituisca a priori una condotta giuridica autonoma bensì essa non sia altro che una delle possibili modalità mediante le quali contribuire ad attuare, agevolandola, una distribuzione di determinati contenuti che il soggetto autore del sito web richiamato ha già deciso di porre in essere avvalendosi di Internet.

Il diritto esclusivo di distribuzione di taluni contenuti, insomma, è già stato esercitato da parte del soggetto autore del sito web richiamato e, nel silenzio, può essere materialmente attuato avendo riguardo ai modi di funzionamento di Internet, all'osservanza delle leggi in materia di diritto d'autore e, soprattutto, alla diligenza del buon padre di famiglia nella mera attuazione di un diritto altrui già esercitato, secondo quanto disposto dall'art. 1176 c.c.

Chi scrive, ovviamente, non manca di sottolineare come l'applicazione analogica dell'art. 17 IIIc l. 633/1941 alla fattispecie in oggetto non sia pacifica, in quanto il legislatore del 1941, nel redigere la legge, considerava la "...messa a disposizione del pubblico..." riferendosi a opere impresse su supporti materiali (i quali, una volta messi in circolazione, non potevano più essere distrutti avvalendosi di un “semplice click” del mouse) e non come riferita a un sito web, quest'ultimo cancellabile dalla rete in qualsiasi momento da parte dell'autore.


Soggetto autore: Dott. Giovanni Nosari, 03/02/09 - www.leggeinternet.it - tutti i diritti riservati

 

 

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Ottobre 2009 17:17