LEGGEINTERNET.IT

La legge relativa a Internet - Dott. Giovanni Nosari

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home Il quadro giuridico Il link e la sua natura giuridica
E-mail Stampa PDF

La natura giuridica di un link.



Argomentando in base a quanto è già stato descritto negli articoli dedicati agli aspetti giuridici dei link (si rimanda, in particolare, ai seguenti: “Gli aspetti giuridici dei link: la regola generale relativa ai siti web privati”, “Gli aspetti giuridici dei link: approfondimenti della regola generale relativa ai siti web privati”), si può affermare che, non essendo stata redatta alcuna normativa che che disciplini il “linkaggio” come fenomeno a se stante, la liceità o meno di una simile condotta deve essere di volta in volta valutata, secondo chi scrive, in relazione al contesto e alle finalità concretamente perseguite.

A titolo meramente esemplificativo, la realizzazione di molteplici “deep – link” dal titolare di un sito web a un altro può tendere a un indebito sfruttamento dei contenuti del sito web richiamato da parte di quello richiamante così come, invece, può costituire addirittura una forma di pubblicità per il secondo dei due.

Ancora, quanto già esposto all’interno degli articoli sopraccitati costituisce anche il tema di una problematica risolta a livello europeo dalla Commissione Europea attraverso la Decisione n. 2002/468, nell’ambito della quale il linkaggio fra più siti web commerciali, ognuno dei quali era riconducibile a un soggetto diverso, ha costituito un elemento rilevante ma niente affatto decisivo ai fini della valutazione relativa alla presunta esistenza di un gruppo d’imprese costituitosi fra i medesimi soggetti titolari delle predette opere dell’ingegno.

Chi scrive, quindi, rileva come l’attività di linkaggio:

  • non possieda di per sé una rilevanza giuridica autonoma e tipica;

  • debba essere valutata in riferimento alle azioni tipiche e rilevanti ai fini giuridici cui essa sia riconducibile.

 

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Ottobre 2009 17:50