Martedì 29 Settembre 2009 10:10 amministratore
Stampa

Gli aspetti giuridici dei link: approfondimenti della regola generale relativa ai siti web privati.



INTRODUZIONE.

La regola generale che è stata espressa nel mio post intitolato "Gli aspetti giuridici dei link: la regola generale" trova una serie di limitazioni nelle singole discipline settoriali proprie dell'ordinamento giuridico italiano.

L'applicabilità dell'art. 1176 c.c. (“Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”), infatti, secondo chi scrive, non costituisce altro che l'espressione di un generale meccanismo di tutela delle opere intellettuali, il quale opera in riferimento all'uso e alle finalità cui le medesime sono rivolte.

L'attività di linkaggio, come è stato già descritto nel post sopra richiamato, costituendo un'attività materiale, non rileva in quanto tale bensì quando:


TRATTAZIONE GIURIDICA.

Prima di proseguire nella lettura del presente post, il lettore è invitato a leggere la definizione di “link” collegandosi all'apposita pagina web.

A) I framing – link.

Chi scrive non esita anzitutto a guardare all'esperienza giuridica americana, nell'ambito della quale sono state effettuate delle distinzioni che, a ben guardare, sono rilevanti anche con riguardo all'ordinamento italiano.

E' stata più volte condannata, infatti, l'attività non autorizzata di creazione di framing - link, in quanto idonea a:

  1. ingenerare confusione relativamente alla titolarità di opere intellettuali diverse;

  2. configurare, soprattutto con riguardo ai siti commerciali o nei quali siano presenti banner pubblicitari, veri e propri atti di concorrenza sleale.

Alle due ipotesi sopraccitate corrispondono due condotte tipizzate e sanzionate dall'ordinamento giuridico italiano:

  1. le condotte vietate in quanto lesive del diritto morale di rivendicare la paternità di un'opera di cui all'articolo 20 l. 633/1941;

  2. le condotte soggette ai divieti di concorrenza sleale di cui agli artt. 100 e ss della l. 633/1941, di cui all'art. 2598 c.c. E di cui alla legge 287/1990 (rubricata "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"). In merito, si è assistito a pronunce in materia anche da parte della stessa Corte di Cassazione.

Quanto sopra riportato consente di affermare come l'attività di creazione di framing – link sia potenzialmente qualificabile come illecita da parte dell'ordinamento giuridico italiano: per questo motivo chi scrive ritiene opportuno che un qualunque soggetto, prima di porre in essere una simile pratica, richieda un'apposita autorizzazione in tal senso al titolare dei contenuti richiamati.


B) I deep – link.

Innanzitutto, occorre ricordare come, nell'affrontare il generale discorso relativo ai link, non si possa assolutamente prescindere dalla volontà del soggetto autore dei contenuti così richiamati (egli, infatti, può decidere di rendere il linkaggio della propria opera da parte di altri siti libero oppure soggetto a restrizioni), la quale può essere manifestata anche mediante il posizionamento di apposite condizioni di utilizzo della medesima opera dell'intelletto.

Qualora il soggetto autore del sito non sancisca nulla al riguardo, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:

C) I surface link.

La regola generale già esaminata nel post intitolato "Gli aspetti giuridici dei link: la regola generale" è generalmente applicabile quando si tratta di surface link, salve:

UN SUGGERIMENTO.

Come è stato già scritto, il criterio fondamentale utilizzabile per valutare o meno la liceità o meno di link esterni consiste nell'attento e diligente esame delle circostanze.
Al di là di tutto, a fronte del fatto che l'autore di un sito web può decidere in qualsiasi momento di modificare le condizioni di utilizzo del medesimo (ivi inclusa l'esclusione della possibilità di effettuare richiami mediante i link), è buona norma che il creatore di link esterni avvisi sempre il soggetto titolare del sito web così richiamato, anche solo per dare la possibilità a quest'ultimo, in caso di mancato consenso, di opporsi, prevenendo così fin dall'inizio l'insorgere di eventuali controversie.

Soggetto autore: Dott. Giovanni Nosari, 03/02/09 - www.leggeinternet.it - tutti i diritti riservati

 

 

Ultimo aggiornamento Martedì 20 Ottobre 2009 17:50